Dal novembre 2021 è in vigore la normativa nota come Incidenza Minima della Manodopera.
A questo scopo la Cassa Edile ha definito gli indici di congruità sulla base dei dettami dell’art. 118 comma 6 bis del D.Lgs 163/06; quest’ultimo, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e del lavoro nero, dispone che il DURC contempli la verifica dell’incidenza della manodopera utilizzata in cantiere, curata dalla stessa Cassa Edile.
Sicuramente la lotta al lavoro irregolare rappresenta una delle priorità del nostro sistema industriale, ma è noto che le regole dettate da questo nuovo adempimento non sono partite con il piede giusto. Tuttavia, gli affinamenti in corso d’opera hanno chiarito tanti aspetti e casi particolari anche se, ad oggi, la procedura rappresenta per molte Imprese un percorso non ancora metabolizzato .
Incidenza Minima della Manodopera: aspetti operativi.
In pratica, l’esecutore è tenuto a rilevare le ore ordinarie prestate in cantiere per ogni lavoro rientrante nei criteri di importo e tipologia previsti dalla normativa, e a caricarle sul portale telematico predisposto allo scopo di controllare se le ore prestate siano congrue (con la delibera n°1/2011 del Comitato della Bilateralità si è altresì convenuto che dall’1.1.2013 la congruità sarà un elemento essenziale per il rilascio del Durc) rispetto all’importo lavori contrattuale.
La rilevazione delle ore, motore della riforma normativa, è stata affidata al portale nazionale EDILCONNECT.
In estrema sintesi, le imprese devono richiedere il codice univoco di cantiere (CUC), caricare nel portale le ore prestate mensilmente oltre a verificare che gli eventuali subappaltatori abbiano a loro volta caricato le ore di loro competenza; il portale restituirà la congruità della manodopera in relazione alle percentuali indicate e al valore netto dell’appalto.
Nuovi adempimenti, nuove necessità.
La rilevazione delle ore in una commessa è sempre un’attività molto riservata e delicata, specie se in cantiere sono previste lavorazioni in subappalto o forniture che possono essere considerate accessorie, e che per questo non rientrano nell’importo contrattuale di riferimento.
A brevissimo entreremo nel vivo della questione, ma prima riteniamo necessario fare un paio di considerazioni:
Dopo questa doverosa premessa, possiamo passare al monitoraggio della congruità in corso d’opera che è estremamente semplice da quantificare, così come si evince dalla formula che segue:
Attenzione, se l’algoritmo di calcolo risulta semplice è però anche evidente che solo alla fine dei lavori sarà possibile verificare l’effettiva congruità della manodopera (vedi emissione del certificato DURC di commessa).
Da qui l’esigenza di monitorare periodicamente le commesse di media e lunga durata allo scopo di prevenire eventuali anomalie.