La fatturazione elettronica è divenuta ormai una consuetudine per la maggior parte di noi, ma quanto ne sai a riguardo?
Facciamo innanzitutto una doverosa premessa su chi è tenuto o meno all’obbligo della fatturazione elettronica.
Ad oggi si può essere esonerati dalla fatturazione elettronica se si rientra tra gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) dei cosiddetti “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Ma, attenzione, ci sono importanti dettagli da considerare che meritano di essere approfonditi.
Tieni a mente le scadenze!
In merito a quanto riportato nel preambolo, si rende necessaria questa specifica: a partire dal 1° luglio 2022, gli operatori appartenenti al regime forfettario che nel 2021 abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno, sono tenuti all’emissione delle “e-fatture” secondo l’art. 18 del Decreto PNRR 2 (DL 36/2022).
L’obbligo sarà esteso a tutti i restanti soggetti attualmente esonerati a far data dal 1° gennaio 2024.
Un’ulteriore precisazione riguarda l’esterometro che è stato abolito dal 1° luglio; rimangono comunque in vigore gli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e art. 5, comma 14-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146).
Di fatto tali operazioni devono essere effettuate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) con un file XML conforme, così come avviene per la fatturazione elettronica.
È quindi necessario inviare le cosiddette “autofatture” allo SdI per rispondere alle disposizioni normative.
Tali autofatture, seppur con valenza fiscale, in precedenza non erano altro che registrazioni prettamente contabili richieste per adempiere agli obblighi del reverse charge, mentre ora serve creare un documento con una propria numerazione rispondente a una delle seguenti tipologie:
Come si compilano le autofatture elettroniche.
Nei documenti TD16 – TD17 – TD18 e TD19 è necessario inserire i propri dati come soggetto che emette la fattura, i dati del ricevente, l’imponibile e l’imposta opportunamente integrata; una volta Inviati allo SDI (servizio di interscambio), i file verranno recapitati a sé stessi.
Ti ricordiamo che:
Attenzione! Per la sola tipologia TD16, l’invio allo SdI è facoltativo; è tuttavia consigliato se si vogliono ottenere le bozze di registri Iva elaborati dall’Agenzia delle Entrate.
Autofatture: quali accortezze adottare per gli acquisti di beni/servizi dall’estero.
I fornitori esteri Intra o Extra UE, che quindi rientrano nei casi descritti dalle tipologie di documenti TD17, TD18 e TD19, vengono accettati dallo SdI solo con Partita Iva estera. Nel caso in cui il cedenteprestatore abbia una Partita Iva Italiana, è necessario sostituire il codice del Paese con quello di appartenenza del fornitore e indicare la parte numerica con “00000000000” (11 volte zero).
Se viene emessa una di queste tipologie di autofatture con P.Iva Italiana, verrà immediatamente scartata dallo SdI segnalandola come errore.
Concludiamo con un’ultima precisazione in merito alla nota di accredito.
Non esistono documenti specifici per le note di accredito; è sufficiente utilizzare le autofatture TD16, TD17, TD18 o TD19 mettendo al loro interno gli importi negativi.
Ora che ne sai di più sulla fatturazione elettronica, puoi ben capire quanto sia indispensabile l’utilizzo di un software per velocizzare notevolmente il tuo lavoro nella gestione di tutti i cicli documentali, in adempimento ai sopraccitati obblighi normativi.
Per orientarti nella scelta della miglior soluzione per gestire le tue fatture, ti indichiamo 3 caratteristiche irrinunciabili che un programma deve avere: