Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia: la misura per l’anno 2016 e le precisazioni INPS.

Dal 1° settembre 2016 le aziende del settore dell’edilizia potranno inoltrare l’istanza per accedere alla riduzione contributiva nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%, come disposto dal decreto legge n. 244/1995. L’articolo 29 del decreto n. 244/1995 prevede infatti che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze emani un decreto mediante il quale confermare o rideterminare la misura dello sgravio contributivo nel settore dell’edilizia.

 

Quest’anno tale decreto non è stato emanato e la normativa prevede in questo caso che, decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del decreto, si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.

L’INPS, con il Messaggio n. 3358/2016, ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con determinati codici statistici contributivi e ne sono escluse le attività edili che curano le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte da codici non autorizzati.

 

Lo sgravio fiscale nella misura dell’11,50% è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016.

Le istanze finalizzate di richiesta di accesso alla riduzione contributiva nel settore dell’edilizia 2016 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

 

Fonte: PMI.it – INPS