La fattura elettronica va sempre datata in base al momento di effettuazione dell’operazione e non di invio, che può avvenire nei dieci giorni successivi: Circolare Entrate.
La data che va segnata sulla fattura elettronica, indipendente dal fatto che la trasmissione possa avvenire nei giorni successivi, deve sempre essere quella di emissione: la precisazione è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/2019 e fornisce una sorta di interpretazione autentica alle regole del Decreto IVA, articolo 21, come modificato dal dl 119/2018 (decreto fiscale collegato alla manovra 2019).
Il punto è che la norma prevede che la fattura possa essere emessa nei 10 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione.
Sul documento, bisogna indicare la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre ché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura».
Come si coordinano queste due regole?
Nel campo data della fattura va indicato il momento di effettuazione dell’operazione o, nel caso in cui divergano, quello della trasmissione allo SdI, il sistema di interscambio?
Il Fisco risponde che la soluzione corretta è la prima: «in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione” – si legge nella circolare -, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione».
Quindi, anche se la fattura non viene inviata entro 24 ore (quindi, nel giorno dell’emissione) ma nel periodo successivo previsto dalla legge, «la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio». In questo caso, di conseguenza, non coincideranno la data di emissione e quella di invio.
Esempi pratici: ipotizziamo un’operazione datata 28 settembre 2019. Ecco le varie casistiche:
– fattura emessa entro 24 ore: la data di emissione coincide con quella dell’invio (28 settembre);
– fattura emessa nei giorni successivi (per esempio, l’8 ottobre): nel campo “data” della sezione “dati generali” del file viene segnata sempre la data di effettuazione, ovvero il 28 settembre.
Si tratta di un’impostazione che semplifica le procedure, evitando complicazione nel caso in cui, ad esempio, l’impresa non riesca ad emettere fattura nel giorno stesso di effettuazione dell’operazione per problemi di collegamento.
Resta invece inteso che, per le fatture cartacee, il documento deve contenere entrambe le date.
Fonte: pmi.it