Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica verso soggetti non residenti ma identificati in Italia: non c’è obbligo di e-fattura, le procedure.

La fatturazione elettronica è obbligatoria solo verso i soggetti residenti in Italia, nel caso di imprese o professionisti esteri le regole sono diverse: l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti rispondendo a specifici quesiti con interpello 67/2019.
Molto in sintesi: verso un soggetto che non è residente ma è identificato in Italia (tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale) bisogna o emettere fattura elettronica o effettuare la comunicazione dei dati rilevanti prevista dal comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 127/2015.
 
I soggetti non residenti non hanno l’obbligo di accreditarsi presso il SdI, sistema di interscambio.Il committente può applicare le detrazioni previste dall’articolo 19 del dpr 633/1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore.
 
La “copia cartacea” di una fattura è un documento che riporta fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica.
 
Per ottenere la copia analogica del documento informatico, bisogna stampare la fattura e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Infine, l’esterometro è un obbligo che riguarda solo i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
 
Fonte: pmi.it