Per l’indennità di disoccupazione edile, i requisiti previsti dalla Legge 223/91 vanno perfezionati entro il 2016: i chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Con circolare n. 16/2016, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sul trattamento speciale di disoccupazione, con riferimento all’ambito di applicazione dell’art. 11 della legge n. 223/91, integralmente abrogato dal 1° gennaio 2017 per espressa previsione dell’articolo 2, comma 71, della legge n. 92/2012, così come modificato dall’articolo 1, comma 250, della legge n. 228/2012.
In vista di tale scadenza, al Ministero sono arrivate numerose richieste di chiarimento. Tra i dubbi principali ai quali la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione ha fornito una risposta, c’è il fatto che le condizioni e i requisiti per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dal citato articolo 11 della legge n. 223/91 debbano perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016. In particolare, si legge nella circolare:
“Considerato, che il numero minimo di licenziamenti stabilito dalla citata delibera CIPI del 19.10.1993 deve essere raggiunto in un arco temporale di sei mesi dal primo licenziamento, tale requisito dovrà necessariamente perfezionarsi entro il 31.12.2016. Entro il 31.12.2016 è, altresì, necessario che sia conclusa la procedura sindacale e sia presentata l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223/91”.
Sempre entro fine 2016, deve essere conclusa la procedura sindacale e deve essere presentata l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione. Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti, l’ufficio ministeriale competente adotterà il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione. Il decreto potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 2016. Il trattamento avrà decorrenza nel 2016 e potrà durare per un periodo di 27 o 18 mesi, a seconda dell’area in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento.
Fonte (testo e immagine): PMI.it e Ministero del Lavoro