Il Ministero non ha accertato variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione nell’anno 2015, rispetto a quelli dell’anno 2014, rilevanti ai fini della compensazione.

 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11.04.2016, il decreto 31 marzo 2014, rubricato “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2014 e delle valutazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, relative all’anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. Il decreto è stato emanato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 133, commi 4 e 6 del D.Lgs. 163/2006, il quale prevede che “Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.”.

 

L’art. 1 del decreto conferma l’assenza di modifiche del prezzo dei materiali da corruzione più significativi nel corso del 2015, rispetto all’anno 2014, in quanto non sono intervenute variazioni percentuali superiori al 10 per cento. Ne consegue che le lavorazioni contabilizzate nell’anno 2015, sulla base dei prezzi offerti nell’anno 2014, non sono suscettibili di alcuna compensazione.

 

L’art. 2 del decreto, poi, riporta anno per anno i riferimenti per determinare le compensazioni relative ai materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2015, la cui offerta sia stata presentata prima del 2012, come da tabella che segue:

 

Anno di presentazione dell’offerta I prezzi medi e le variazioni percentuali, alle quali fare riferimento, sono indicati
2011 allegato 1 al decreto ministeriale 3 luglio 2013
2010 allegato 1 al decreto ministeriale 3 luglio 2013
allegato 1 al decreto ministeriale 3 maggio 2012
2009 allegato 1 al decreto ministeriale 3 luglio 2013
allegato 1 al decreto ministeriale 3 maggio 2012
allegato 1 e 2 al decreto ministeriale 9 aprile 2010
2008 allegato 1 al decreto ministeriale 3 luglio 2013
allegato 1 al decreto ministeriale 3 maggio 2012
allegato 1 e 2 al decreto ministeriale 9 aprile 2010
2007 allegato 1 al decreto ministeriale 3 luglio 2013
allegato 1 al decreto ministeriale 3 maggio 2012
allegato 1 e 2 al decreto ministeriale 9 aprile 2010
2006 allegato 1 al decreto ministeriale 3 luglio 2013
allegato 1 al decreto ministeriale 3 maggio 2012
allegato 1 e 2 al decreto ministeriale 9 aprile 2010
tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008
2005 allegato 1 al decreto ministeriale 3 luglio 2013
allegato 1 al decreto ministeriale 3 maggio 2012
allegato 1 e 2 al decreto ministeriale 9 aprile 2010
tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008
tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008
2004 allegato 1 al decreto ministeriale 3 luglio 2013
allegato 1 al decreto ministeriale 3 maggio 2012
allegato 1 e 2 al decreto ministeriale 9 aprile 2010
tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008
tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008
tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006
2003 o anni precedenti allegato 1 al decreto ministeriale 3 luglio 2013
allegato 1 al decreto ministeriale 3 maggio 2012
allegato 1 e 2 al decreto ministeriale 9 aprile 2010
tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008
tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008
tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006

 

 

Infine si ricorda che, ai sensi dell’art. 171 del d.P.R. 207 del 2010 (regolamento del Codice dei contratti pubblici), l’interessato alla compensazione deve presentare istanza, a pena di decadenza, entro il 10 giugno 2016.

 

Allegati
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Fonte (testo e allegato): Unindustria