I contenuti sono stati definiti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) sulla base delle indicazioni dell’art.23 del Nuovo Codice Appalti.
Dopo l’approvazione dei primi cinque decreti attuativi, tra i quali le linee guida per l’affidamento dei servizi di ingegneria, anche il provvedimento attuativo inerente i livelli di progettazione si può ritenere cosa fatta.
L’art. 23 del Nuovo Codice Appalti (d.lgs 50/2016) suddivide la progettazione dei lavori pubblici in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
Il primo via libera del CSLP arriverà la settimana prossima, poi il testo passerà poi all’esame dei Ministeri delle Infrastrutture, dell’Ambiente e dei Beni Culturali.
La norma sarà pubblicata in GU ed entrerà in vigore entro l’estate.
Cos’è
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il preliminare e individua la soluzione progettuale con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. Rispetto al progetto preliminare “vecchio” più generico, crescono i documenti da produrre.
Il progetto definitivo dovrà contenere:
– tutti i dettagli dei lavori da realizzare,
– gli elementi necessari al rilascio delle autorizzazioni,
– il cronoprogramma degli interventi.
Il progetto esecutivo sarà quello che andrà in gara. Dovrà quindi sviluppare nel dettaglio tutti gli elementi del progetto definitivo e prevedere anche un piano di manutenzione dell’opera.
Fonte: Ingenio