Chiarimenti sugli obblighi dei fornitori di calcestruzzo in cantieri temporanei o mobili.
Pubblicata dal Ministero del Lavoro la Nota del 10 febbraio, n. 2597 che chiarisce gli obblighi dei fornitori di calcestruzzo in cantieri temporanei o mobili, prendendo in esame due casi specifici:
– la “mera” fornitura di calcestruzzo;
– la vera e propria fornitura e posa in opera (il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).
Con la “mera” fornitura di calcestruzzo non è necessario redigere il POS, ma è d’obbligo verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26 comma 2 del TU in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (la circolare propone, agli allegati I e II, dei modelli di semplificazione per dare seguito a quanto richiesto in relazione comunque all’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI).
Nel caso di fornitura e posa in opera invece della “mera” fornitura, è richiamato l’obbligo di predisposizione del POS in relazione sempre all’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.
Per approfondire l’argomento riportiamo la “Nota del Ministero del Lavoro n.2597” del 10 febbraio 2016 e la “lettera circolare della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro” del 10 febbraio 2011 con le indicazioni operative per le attività di coordinamento tra imprese esecutrice e fornitrice.