La nuova normativa che regola la redazione e l’aggiornamento del Documento Valutazione Rischi nelle imprese, al fine di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro.

 

 

In materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la legge 161 del 30 ottobre 2014, denominata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, ha modificato alcune norme intervenendo in maniera significativa sul testo del D.Lgs. n. 81/2008. Tali variazioni rispondono a una procedura di infrazione europea, che contestava la previsione di una proroga delle scadenze individuate ai fini della presentazione del Documento di Valutazione Rischi (DVR) riservato alle imprese di nuova costituzione o per quelle esistenti soggette a modifiche sostanziali.

 

Tempistica
L’art. 28, co. 3-bis del già citato D.Lgs. n. 81/2008 prevede infatti la redazione del DVR per le nuove imprese entro 90 giorni dalla loro costituzione, mentre l’art. 29, co. 3, indica 30 giorni per le aziende già esistenti per le quali sia necessaria la revisione del documento.

 

La Commissione Europea ha però rilevato che nel periodo che intercorre tra la costituzione (o la modifica) dell’impresa e la redazione del DVR, i lavoratori non possono contare sul documento stesso che ne tutela la sicurezza. In questo modo alcuni datori di lavoro possono omettere una valutazione dei rischi o non effettuarla scrupolosamente.

 

Inoltre, sempre a giudizio della Commissione Europea, tale comportamento confligge con l’art. 9, n. 1 della Direttiva n. 89/391/CEE che ingiunge al datore di lavoro la presentazione di una valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute durante il lavoro, inclusi quelli riguardanti i gruppi di lavoro esposti a pericoli particolari, e obbliga gli Stati membri a definire i requisiti che le diverse categorie di impresa debbano rispettare durante la compilazione dei documenti indicati la paragrafo 1. Lett. a) e b) e in occasione della compilazione in sede di elaborazione dei documenti individuati nel paragrafo 1, lett. c) e d).

 

DVR nuove imprese
Il Legislatore ha apportato le modifiche richieste complicando ulteriormente, se possibile, la situazione: l’art. 13 ha previsto che in caso di costituzione di una nuova azienda, il datore di lavoro sia tenuto a elaborare immediatamente la valutazione dei rischi riservandosi di preparare il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, ma debba al tempo stesso fornire “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), f) e al co. 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (art. 13, L. 161/2014), che deve poter accedere alla documentazione. In questo modo restano validi i 90 giorni per la redazione del DVR, ma la norma introduce la presenza di una documentazione idonea che non viene specificata restando quindi generica.

 

Aggiornamento
L’altra modifica introdotta riguarda l’aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR che, secondo l’art. 29, co. 3 del D.Lgs. 81/2008, era necessario in caso di modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro che avessero determinato cambiamenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in caso di evoluzione tecnica, di prevenzione, protezione, in seguito a infortuni significativi o nel caso in cui fosse rilevata la necessità dai risultati della sorveglianza sanitaria.

 

La normativa ha lasciato invariato il temine dei 30 giorni per l’elaborazione del DVR, ma ha stabilito la necessità, da parte del datore di lavoro, di dare immediata evidenza “dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. In altri termini, come nel caso precedente, pure restando valido il termine sulla carta, lo si rende inutile poiché è necessario documentare sin da subito l’aggiornamento delle misure di sicurezza.

 

Per approfondimenti: GU – Legge 161/30 ottobre 2014

 

Fonte: Newsletter PMI