Per tutte le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 scatta il cd. split payment
Split payment professionisti: le nuove norme previste dall’art.1 della Manovrina convertita in legge si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. I commercialisti hanno già richiesto nelle competenti sedi istituzionali il differimento degli obblighi a causa dei tempi troppo ristretti e dell’assenza di un decreto attuativo.
Per tutte le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 scatta il cd. split payment: la misura, prevista dall’art.1 del decreto-legge 50/2017 convertito in legge dal Senato lo scorso 15 giugno (DDL 2853) e di prossima pubblicazione in GU, si applica a tutti gli ordini professionali. Questo al “netto” di una richiesta urgente presentata dai Commercialisti, che hanno pubblicato una Nota Informativa sull’estensione della misura a tutti gli ordini.
Si va verso una proroga?
L’Agenzia delle Entrate, in via ufficiosa, ha confermato al Cndcec l’obbligo di applicare lo split payment da parte di tutti gli Ordini professionali, ivi compresi gli Ordini territoriali dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Però il Cndec ha già chiesto il differimento degli obblighi in considerazione dell’estrema brevità del lasso temporale esistente tra la conversione in legge delle nuove disposizioni e la data di decorrenza dell’applicazione delle stesse, a cui si aggiunge l’attuale mancanza del decreto ministeriale di attuazione, che di emanazione “prevista” entro lo scorso 23 maggio.
Split payment professionisti: veloce riepilogo
Ricordiamo che la Manovrina ha esteso lo split payment (il meccanismo di versamento dell’Iva dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici) a tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall’Istat.
Lo split payment si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, cioè i compensi dei professionisti.
Fonte: ingenio-web.it