Cosa cambia in ambito Sicurezza dopo la pubblicazione della L. 98/2013
Con la conversione in legge del D.L. n. 69/2013, noto come “decreto del fare”, sono state introdotte varie modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza, che riguardano nello specifico gli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 71, 88, 225, 240, 250, 277 e l’inserimento dell’articolo 104-bis rubricato “Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili”.
Di seguito segnaliamo le principali novità in materia di Sicurezza sul lavoro, rimandando per maggiori dettagli al testo del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
PSC – POS – FIS
L’Art. 104 prevede la semplificazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FIS) tramite appositi modelli che saranno individuati da un prossimo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Ricordiamo che gli allegati XV e XVI, e quindi i contenuti minimi di PSC, POS e FIS non sono stati modificati. Questo significa che gli attuali modelli prodotti con PoliCantieri 3K sono da ritenersi validi a tutti gli effetti; verranno eventualmente aggiornati sulla base dei quanto previsto nel decreto di prossima emanazione.
Campo di applicazione
L’Art. 88 prevede l’esclusione delle disposizioni del TUSL per i cantieri temporanei e mobili, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, la cui durata presunta non sia superiore ai dieci uomini-giorno.
DUVRI
Il committente, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, può promuove la cooperazione e il coordinamento, al fine di ridurre al minimo i rischi da interferenze, mediante l’individuazione di un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, che sovrintende le attività di cooperazione e di coordinamento. E’ prevista, inoltre, la non obbligatorietà del DUVRI per i lavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno.
Valutazione dei rischi DVR-PS
Resta ferma la possibilità di utilizzare le Procedure Standardizzate. Il Decreto del Ministro del Lavoro, da emanarsi, definirà oltre all’elenco di attività a basso rischio anche un modello con cui i datori di lavoro che operano in tali attività potranno attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi.